Diffamazione online e reati sui social: guida giuridica per difendersi

La comunicazione digitale, attraverso social network, blog e piattaforme di messaggistica, ha ampliato enormemente le possibilità di espressione individuale

9/30/20252 min read

a skeleton sitting at a desk with a laptop and keyboard
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Diffamazione online e reati sui social: guida giuridica per difendersi

1. Introduzione

La comunicazione digitale, attraverso social network, blog e piattaforme di messaggistica, ha ampliato enormemente le possibilità di espressione individuale. Tuttavia, parallelamente a tali opportunità, sono aumentati i rischi legati a condotte illecite che si consumano nello spazio virtuale. Tra queste, la diffamazione online rappresenta uno dei reati più frequenti, insieme ad altre fattispecie specificamente riconducibili all’uso distorto dei social media.

2. Il reato di diffamazione online

La diffamazione è disciplinata dall’art. 595 del Codice Penale, che punisce chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui.

Quando l’offesa avviene tramite strumenti telematici (social network, forum, chat, siti web), la condotta assume un carattere aggravato in quanto il mezzo di diffusione consente una propagazione potenzialmente illimitata dell’offesa.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. V, n. 24431/2015) ha chiarito che i social network, in virtù della loro natura pubblica, costituiscono a tutti gli effetti mezzi di pubblicità, con conseguente applicazione dell’aggravante prevista dal terzo comma dell’art. 595 c.p.

3. Altri reati ricorrenti in ambito social

Oltre alla diffamazione, possono configurarsi ulteriori ipotesi di reato:

• Minaccia (art. 612 c.p.): invio di messaggi intimidatori anche tramite chat private.

• Molestia o disturbo (art. 660 c.p.): contatti insistenti e non graditi, anche attraverso strumenti telematici.

• Atti persecutori (stalking, art. 612-bis c.p.): condotte reiterate che generano ansia, paura o alterano le abitudini di vita della vittima.

• Sostituzione di persona (art. 494 c.p.): creazione di profili falsi o uso illecito di identità digitali.

• Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn, art. 612-ter c.p.): introdotto dalla Legge n. 69/2019 (“Codice Rosso”).

4. Strumenti di tutela

La persona offesa può attivare diversi rimedi:

• Conservazione delle prove: è fondamentale raccogliere screenshot, URL, data e ora delle pubblicazioni offensive.

• Segnalazioni alla piattaforma: le policy dei social consentono la rimozione dei contenuti lesivi.

• Querela: per i reati procedibili a querela (ad es. diffamazione), la denuncia deve essere presentata entro tre mesi dal fatto.

• Denuncia/querela obbligatoria: nei casi più gravi (revenge porn, stalking, minacce aggravate), la procedibilità è d’ufficio o con termini più estesi.

• Tutela civile: oltre all’aspetto penale, è possibile agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno all’immagine e alla reputazione.

5. La responsabilità delle piattaforme

Sul piano normativo europeo, il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065) ha rafforzato gli obblighi delle piattaforme online, imponendo maggiore trasparenza e procedure più efficaci di segnalazione e rimozione dei contenuti illeciti. In Italia, tali disposizioni si affiancano alle regole generali sulla responsabilità civile e penale degli intermediari telematici.

6. Conclusioni

La gestione dei reati commessi sui social richiede un approccio integrato, che tenga conto sia delle peculiarità tecnologiche degli strumenti utilizzati sia dell’evoluzione della giurisprudenza. È quindi consigliabile rivolgersi a professionisti esperti in diritto penale e diritto delle nuove tecnologie, in grado di orientare la persona offesa verso la strategia più efficace per tutelare i propri diritti.

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