Corte Suprema di Cassazione (IV sezione penale, n. 453398/24): colpa medica, necessario l’accertamento del nesso causale
La Cassazione accoglie i ricorsi di medici e infermieri, ritenendo illogica la motivazione della Corte d'Appello riguardo all'accertamento del nesso causale tra condotta omissiva e decesso del paziente.
6/27/20253 min read
Corte Suprema di Cassazione (IV sezione penale, n. 453398/24): colpa medica, necessario l’accertamento del nesso causale
La Cassazione accoglie i ricorsi di medici e infermieri, ritenendo illogica la motivazione della Corte d'Appello riguardo all'accertamento del nesso causale tra condotta omissiva e decesso del paziente.
Il caso
La Corte d'Appello di Roma ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo (ex artt. 113, 589 cod. pen.) a carico degli imputati, ma ha confermato le statuizioni civili, anche a carico dei responsabili civili.
Agli imputati – un medico curante, due infermiere (una del 118 e una del triage del pronto soccorso) e un medico di guardia al pronto soccorso – era stato contestato di aver colposamente cagionato il decesso di una paziente, avvenuto il 9 aprile 2013, a causa di uno shock settico in soggetto affetto da colite pseudomembranosa. Le accuse specifiche riguardavano omissioni diagnostiche e terapeutiche, sottovalutazione delle condizioni della paziente e ritardi nel trasferimento in ospedale e nell'intervento chirurgico.
Il ricorso degli imputati
Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati e il responsabile civile, lamentando principalmente vizi di motivazione e violazioni di legge riguardo l'accertamento del nesso di causalità.
· l'infermiera del 118 ha lamentato manifesta illogicità della motivazione rispetto alla perizia medico-legale e al "modulo di rilevazione dati per interventi di soccorso". Sosteneva che il suo compito era solo il trasporto in ospedale, rifiutato dai familiari della paziente con il consenso di quest'ultima, e che la sua condotta non aveva avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento.
· l'infermiera del triage del pronto soccorso: Ha lamentato violazione di legge per la mancata considerazione della rinuncia alla prescrizione e vizio motivazionale sulla sua responsabilità civile, ritenendo la sua condotta non efficiente causalmente rispetto all'evento mortale. Successivamente, il procuratore speciale ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Il medico di guardia al pronto soccorso:
· Ha lamentato vizio di motivazione per mancata indicazione dei tempi in cui avrebbe dovuto agire e del parametro temporale oltre il quale l'attendismo sarebbe stato omissivo. Ha sostenuto di essersi attivata nonostante il codice verde e che la perizia aveva escluso la possibilità di una diagnosi precisa di "Clostridium difficile" in pronto soccorso, escludendo la sua responsabilità per il ritardo dell'intervento chirurgico. Ha anche dedotto travisamento del fatto, poiché la perizia avrebbe escluso ritardi nella sua attività.
· Il medico curante: Ha lamentato vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo alla causa del decesso e al nesso di causalità, evidenziando la mancanza di prova che il decesso fosse riconducibile all'infezione da Clostridium Difficile. Ha sostenuto che la colite pseudomembranosa non è un'eziologia ma uno stadio patologico e che i periti non avevano riconosciuto correlazione tra i farmaci assunti e l'infezione. Ha contestato l'addebito di omissione di indagini in assenza di una chiara eziopatogenesi e ha dedotto travisamento delle dichiarazioni dei familiari della paziente riguardo la data di insorgenza della sintomatologia intestinale.
· Dal responsabile civile (ASL): Ha lamentato vizio di motivazione in relazione alla responsabilità della infermiera del triage e alla conseguente responsabilità civile, sostenendo che l'infermiera aveva correttamente assegnato il codice verde e omesso il trasporto su espresso rifiuto della paziente. Ha anche dedotto omessa valutazione dell'incidenza causale della condotta dell'infermiera in relazione alle cause antecedenti e sopravvenute e interruttive della serie causale.
La decisione La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso dell'infermiera del triage per rinuncia all'impugnazione. Per i restanti ricorsi, ha ritenuto fondate e assorbenti le doglianze relative ai vizi logico-giuridici della sentenza impugnata in tema di accertamento del nesso di causalità.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata nei confronti del medico curante, del medico di guardia al pronto soccorso e del responsabile civile, rinviando per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in relazione alle statuizioni civili. Ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'infermiera del 118.
La Cassazione ha rilevato che la decisione della Corte d'Appello si basava su argomentazioni palesemente illogiche e non rispettose dei principi sull'accertamento del nesso causale. Ha criticato la mancanza di un solido e chiaro giudizio esplicativo in ordine alle cause di insorgenza e sviluppo della malattia, che avrebbe dovuto supportare la valutazione del nesso causale tra le condotte omissive e l'evento morte. La sentenza impugnata non ha chiarito in che modo gli imputati avrebbero potuto evitare l'evento, limitandosi a generiche considerazioni sulla necessità di "effettuare i dovuti approfondimenti" o di affrontare "un percorso di approfondimento diagnostico vantaggioso". Tali affermazioni sono state considerate manifestamente illogiche, dato che gli stessi periti non erano stati in grado di individuare le cause e i tempi di evoluzione della patologia, definita "fulminante" e di difficile diagnosi. La logica della decisione è apparsa insoddisfacente laddove, per rispondere al quesito sul momento in cui avrebbero dovuto essere effettuati accertamenti diagnostici, i giudici hanno condiviso il ragionamento dei periti sintetizzato nella formula "prima si interviene e meglio è", senza però specificare quali approfondimenti avrebbero potuto essere adottati e se questi avrebbero impedito o ritardato significativamente l'evento morte
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