Codice Rosso: Tutela Legale contro Violenza e Stalking Studio Legale

Scopri come il Codice Rosso protegge le vittime di maltrattamenti, stalking, cyberstalking e violenza domestica. Assistenza legale competente e aggiornata.

7/22/20254 min read

grayscale photo of woman in brassiere and panty
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Introduzione

Il Codice Rosso è una legge fondamentale introdotta per garantire un intervento rapido ed efficace in caso di violenza domestica e di genere. Questa normativa ha modificato il codice penale e di procedura penale, ponendo l’accento sulla tutela immediata delle vittime e sul rafforzamento delle pene per reati particolarmente odiosi come i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale e le nuove forme di reato digitale, come il cyberstalking.

Nel presente articolo, analizzeremo i principali ambiti d’intervento del Codice Rosso, le forme di violenza riconosciute e la normativa vigente, sia a livello nazionale che europeo.

Maltrattamenti in famiglia

I maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) rappresentano uno dei reati centrali della disciplina del Codice Rosso. Questo reato si configura quando un familiare o convivente sottopone un altro membro del nucleo domestico a comportamenti abituali di violenza fisica o psicologica, umiliazione, minaccia o trascuratezza grave.

Intervento legale:
Con l’entrata in vigore del Codice Rosso, le autorità giudiziarie devono ascoltare la vittima entro 3 giorni dalla denuncia. Questo accelera il procedimento e può portare a misure cautelari immediate, come l’allontanamento dalla casa familiare.

Stalking

Lo stalking (art. 612-bis c.p.) consiste in atti persecutori ripetuti, come pedinamenti, minacce, molestie telefoniche o via social, che generano nella vittima ansia, paura o un fondato timore per la propria incolumità.

Importanza della denuncia:
Grazie al Codice Rosso, la denuncia per stalking consente l’intervento immediato del giudice e l’applicazione di misure preventive a tutela della vittima, come il divieto di avvicinamento.

Cyberstalking

Il cyberstalking è una forma evoluta di stalking, che avviene attraverso strumenti digitali come social network, email o app di messaggistica. Si manifesta con invii ossessivi di messaggi, diffusione di immagini senza consenso (revenge porn) e intrusioni nella sfera privata online.

Tutela digitale:

Il Codice Rosso ha introdotto l'art. 612-ter c.p. sul revenge porn, che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Le vittime possono chiedere la rimozione dei contenuti e ottenere provvedimenti d'urgenza.

L’art. 612 bis , al comma secondo, prevede, tra le altre aggravanti, anche quella dell’uso dello strumento informatico, il che comporta un aumento della pena

Violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica

Il Codice Rosso riconosce e contrasta diverse forme di violenza:

· Fisica: percosse, lesioni, minacce con armi

· Sessuale: costrizione o induzione a rapporti sessuali non consensuali (art. 609-bis c.p.)

· Psicologica: isolamento, manipolazione, controllo ossessivo

· Economica: privazione delle risorse economiche, controllo dei beni e/o dello stipendio, impedimento all’esercizio di un’attività lavorativa (V. in tal senso recente sentenza Suprema Corte di Cassazione 13 gennaio 2025, n. 1268, VI sezione Corte di Cassazione)

Assistenza legale:
Ogni tipo di violenza può essere denunciato con l'attivazione di un iter giudiziario rapido. Lo studio legale può richiedere misure cautelari e sostenere la vittima durante tutto il procedimento, inclusa la richiesta di risarcimento del danno.

Legislazione nazionale e sovranazionale

Il Codice Rosso nasce in un contesto normativo che si integra con norme europee e internazionali, tra cui:

· Cedaw ( https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/CEDAW.pdf) - Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne – Onu 1979;

· Convenzione di Istanbul (2011): primo strumento giuridicamente vincolante contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

· Direttiva UE 2012/29/UE: stabilisce norme minime per i diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reato.

· DIRETTIVA (UE) 2024/1385 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica – Gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 14 giugno 2027 -

· Normativa italiana (Legge 69/2019): rafforza le pene e le misure preventive per i reati di violenza e maltrattamento.

· L. 168/23 (c.d. Legge Roccella): rafforza la tutela delle vittime di violenza di genere, prevedendo ulteriori poteri in via amministrativa al Prefetto ed al Questore, per una protezione della donna vittima di violenza prima del processo o anche dopo, quando si sia concluso e siano cessate le misure cautelari

Conclusione

Il Codice Rosso rappresenta un punto di svolta nella lotta alla violenza di genere e domestica. Garantisce tempestività nell’intervento, tutela legale rinforzata e un percorso giudiziario più efficiente per le vittime. Tuttavia, è fondamentale denunciare subito e affidarsi a uno studio legale specializzato, capace di fornire supporto concreto, tutela dei diritti e protezione contro ogni forma di abuso.

Purtroppo la piena tutela delle donne vittime di violenza è ancora troppo spesso ostacolata da pregiudizi di genere e da una scarsa conoscenza della normativa vigente, nazionale ed internazionale.

In questa materia più che in altre è di fondamentale importanza affidarsi ad un avvocato che sia davvero esperto della materia, anche al fine di evitare il fenomeno della c.d. “vittimizzazione secondaria” che si verifica quando alla vittima di reato si fanno rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta, ad esempio con una inutile ripetizione del contenuto della denuncia (V. sul punto la recente sentenza n. 10869, le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «è viziato da abnormità – ed è, quindi, ricorribile per cassazione – il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392 c. 1-bis, primo periodo, c.p.p., motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge», o quando in dibattimento si formulano domande lesive della sua dignità o, al fine di screditarla, si consentono domande che riguardano la sua sfera privata.

Sul punto la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato lo Stato italiano (V. AFFAIRE J.L. c. ITALIE, laddove è affermato che l’art. 8 Cedu ha lo scopo precipuo di in tutelare l’individuo da indebite ingerenze dei pubblici poteri nella sfera privata, che invece ha l’obbligo di tutelare, proteggendone la dignità e la personalità della donnaper non aver saputo tutelare la dignità della donna e la sua sfera privata sede processuale.

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